La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato inammissibili le questioni poste dal Tribunale ordinario di Roma: rimane vietata in tutta Italia la circolazione dei mezzi con pubblicità di terzi, in uso a centinaia di associazioni per il trasporto disabili.
La circolare del Ministero degli Interni del Febbraio 2020 aveva già chiarito che anche i mezzi delle associazioni di volontariato sociale che trasportano cittadini con difficoltà motorie, non possono circolare se sulla superficie dei veicoli sono applicati spazi pubblicitari di attività terze. In tal caso, infatti, si viola l’articolo 57 del regolamento attuativo dell’Art. 24 del Codice della Strada. Il Codice della Strada prevede deroghe unicamente per i taxi, per gli automezzi che effettuano servizio pubblico di linea e per le carrozzelle trainate da cavalli.
Un problema enorme per le associazioni e per gli Enti pubblici che contano su questi mezzi, generalmente concessi in comodato gratuito da società di lucro che raccolgono spazi pubblicitari apposti sulla carrozzeria, per erogare servizi alla cittadinanza.
“L’Associazione Report di Roma – riferisce Annunciata Mottini in qualità di presidente della stessa – aveva sottoposto il caso già ad inizio anno al fine di ripristinare la legalità, considerando indispensabile un’azione rivolta al Governo e al Parlamento affinché si agisse con urgenza. La Legge 210 del 2010, infatti, permetterebbe alle associazioni no profit di usufruire di importanti deroghe. Tuttavia, i decreti attuativi di tale Legge, a distanza di 13 anni, non sono ancora stati emanati!”.
Nel frattempo, il Tribunale ordinario di Roma aveva sottoposto alla Corte Costituzionale questioni di legittimità costituzionale della norma che regola tale divieto. Qualora la Corte si fosse espressa con una sentenza di illegittimità, sarebbe in breve cambiato il quadro legislativo, dovendosi prevedere una nuova regolamentazione dell’Art.24 del Codice della Strada.
Ma niente di fatto: la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 174 del 6-27 Luglio 2023 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale Corte Costituzionale n. 31 del 2 Agosto 2023) si è espressa dichiarando inammissibili le questioni sottoposte (leggi qui).
Pertanto, dopo tale sentenza estiva, si conferma l’efficacia legislativa delle norme attualmente in vigore e rimane irrisolto il problema che attanaglia le associazioni e gli Enti pubblici che si sono dotati di mezzi, che non possono circolare, ottenendoli in comodato gratuito grazie a spazi pubblicitari di terzi applicati alla superficie dei veicoli.
Questi mezzi vengono man mano fermati, multati e rimangono fermi nel parcheggio delle associazioni. L’impossibilità di erogare i servizi destinati alle fasce deboli della cittadinanza trasformano questo problema in un rilevante tema sociale e si innescano parallelamente problemi d’immagine e di relazioni tra le associazioni, gli Enti pubblici, i cittadini e le attività del territorio che, con spirito di partecipazione, hanno acquistato le superfici pubblicitarie dalle società che forniscono in comodato gratuito questi mezzi alle associazioni: migliaia di aziende, artigiani, negozi e professionisti aderiscono ogni anno, inconsapevoli che i mezzi che dovrebbero portare in giro le loro pubblicità, in realtà non possono farlo.
Questa tipologia di contratti pubblicitari è, tra l’altro, nulla in quanto il servizio proposto viola una norma imperativa di legge.
La politica, nel frattempo, malgrado lo stato di emergenza sociale, non è sembrata in grado di porre rimedio ad una situazione che sta già colpendo le fasce più deboli della popolazione.